PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro i termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione, o nel caso di decorso del termine, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

Art. 2.

      1. All'articolo 68 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Corte costituzionale giudica sulla sussistenza dell'insindacabilità»;

          b) al secondo comma, le parole: «Camera alla quale appartiene,» sono sostituite dalle seguenti: «Corte costituzionale,».

Art. 3.

      1. All'articolo 105 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Spettano alla Corte costituzionale i provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura,

 

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per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge».

Art. 4.

      1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 107 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non a seguito di provvedimento disciplinare deliberato dalla Corte costituzionale ovvero di decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario, o con il loro consenso».

Art. 5.

      1. All'articolo 134 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

      «sulla sussistenza dell'insindacabilità prevista dal primo comma dell'articolo 68»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Spettano, altresì, alla Corte costituzionale:

          le autorizzazioni previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 68;

          l'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura».

Art. 6.

      1. Con legge ordinaria sono stabilite le norme di attuazione della presente legge costituzionale.